Tizio, soggetto fiscalmente residente all’estero, desidera effettuare una donazione a favore di Caio, fiscalmente residente in Italia. La donazione consiste in un bonifico di una somma di denaro proveniente dall’estero. L’atto di donazione di concretizza all’estero. Si applica l’imposta di donazione italiana?

Il regime fiscale di una donazione effettuata all’estero appare tutt’altro che pacifico e lineare. Va innanzitutto premesso come la disciplina relativa all’imposta di donazione debba essere attentamente valutata alla luce del criterio di territorialità. Infatti, l’articolo 2 del D.Lgs. 346/1990 delimita territorialmente la pretesa impositiva italiana in base:

  • alla residenza del donante
  • alla data della stipula dell’atto di donazione.

In sostanza, se il donante è residente in Italia, l’imposta sarà dovuta in relazione a tutti i beni e i diritti trasferiti ovunque situati mentre, se alla data della donazione il donante non è residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti oggetto della donazione.

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