I contratti per adesione sono quei tipi di contratti in cui le condizioni generali sono predisposte da uno dei contraenti, generalmente quello economicamente più forte, per disciplinare in maniera uniforme i rapporti contrattuali. Tali condizioni sono contenute in appositi formulari già redatti, che l’altra parte si limita a sottoscrivere senza possibilità di trattativa. I casi più frequenti di contratti per adesione sono quelli che si stipulano con banche, società di telecomunicazioni o assicurazioni nei quali i rispettivi servizi sono offerti a condizioni predeterminate ed il consumatore si limita ad aderire alla sottoscrizione.

Un contratto è qualificabile per adesione solo quali risulti predisposto unilateralmente da un contraente, in base ad uno schema destinato ad essere utilizzato per una pluralità di rapporti, sì da escludere una sua formazione in esito a trattativa negoziale e relegare il potere dell’altro contraente ad una mera accettazione o meno di detto schema. Caratteristiche peculiari di questi contratti sono la mancanza di trattativa e l’accettazione di condizioni standard: la disciplina di tali contratti è contenuta negli articoli 1341 e 1342 del Codice civile e negli articoli 33-38 del Codice del Consumo relativi ai contratti del consumatore. L’articolo 1341 del Codice civile stabilisce che “le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza”. Secondo la disciplina più recente, il citato articolo 1341 incombe ad entrambe le parti un onere affinchè le clausole siano efficaci:

·      al predisponente un onere di conoscibilità, nel senso che egli è tenuto a rendere le clausole conoscibili alla controparte nei modi più idonei,

·      alla controparte un onere di diligenza nel senso che questa è tenuta ad accertare la sussistenza ed il contenuto delle clausole uniformi.

Il problema dei contratti per adesione consiste nel fatto che il contraente più forte può approfittare della sua posizione per imporre clausole con condizioni onerose per l’altro contraente. Per questo la disciplina legislativa interviene a ristabilire un equilibrio con la parte contrattuale più debole sotto un duplice profilo:

·      prevedendo che le condizioni generali sono valide nei confronti dell’altro contraente solo se, al momento della conclusione del contratto, questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando ordinaria diligenza;

·      prevedendo che le clausole onerose, ossia quelle particolarmente gravose per la controparte, hanno effetto solo se approvate specificatamente per iscritto affinchè su di esse sia richiamata l’attenzione di chi vi aderisce.

 

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