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Compensazione crediti certificati.

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I CREDITI CERTIFICATI POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER LA COMPENSAZIONE di DEBITI TRIBUTARI DA ACCERTAMENTO. 

Il decreto Ministeriale n. 18 del 14 gennaio 2014, in vigore dalla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale avvenuta il 23 gennaio 2014, ha stabilito le modalità di utilizzazione in compensazioni dei crediti certificati.

I crediti certificati scaturiscono da posizioni creditorie nei confronti dello Stato, Regioni, Province (anche autonome), enti pubblici nazionali,  enti locali ed aziende sanitarie locali, che siano non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, già maturati al 31-12-2012.

Con tali crediti certificati il contribuente, impresa o professionista, potrà saldare eventuali debiti tributari per accertamento (escluso pagamenti derivanti da sentenze tributarie, ma da accertamento con adesione, mediazione, e simili).

Per la compensazione dei propri debiti tributari gli aventi diritto dovranno utilizzare il modello F24 telematico per sanare i propri debiti erariali scaturenti come detto da accertamento definitivo in fase amministrativa.

Nel caso in cui l’importo di tali debiti sia superiore a quello dei crediti certificati indicati in compensazione nel Modello F24 telematico, la differenza può essere versata con lo stesso modello o con una distinta operazione

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