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Cancellazione albo protesti, differenze tra cambiali e assegni.

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CANCELLAZIONE ALBO PROTESTI CAMBIALI E ASSEGNI.

CAMBIALI.

Le domande di cancellazione dall’albo dei protesti, per mancato pagamento di CAMBIALI TRATTE ACCETTATE E VAGLIA CAMBIARI, e quando pagate dopo il PROTESTO, sono regolate dagli ‘art. 4 della legge 77/55 e art. 17 comma 6-bis della 108/1996.

La domanda di cancellazione dall’albo protesti può essere presentata:

– Quando entro 12 mesi dalla levata del protesto, il debitore effettui il pagamento del titolo protestato; (Se il pagamento avviene oltre i 12 mesi  dalla levata del protesto il debitore potrà chiederne l’annotazione  di avvenuto pagamento).

– quando il protesto sia levato erroneamente;
– quando l’istante debitore abbia ottenuto la riabilitazione ai sensi della legge 108/96.

ASSEGNI BANCARI E POSTALI

A differenza delle cambiali il mancato pagamento di assegni bancari o postali non si può cancellare dall’albo protesti per avvenuto pagamento.

La cancellazione dall’albo protesti per mancato pagamento di assegni può avvenire solo dopo la riabilitazione da parte del tribunale.

L’unica eccezione riguarda la possibilità di evitare l’iscrizione nella CAI (centrale di allarme interbancaria) quando l’assegno protestato sia pagato entro 60 giorni dal protesto.

Il protesto è un atto pubblico con il quale viene formalmente accertato, da parte di un notaio o di un ufficiale giudiziario, il mancato pagamento di un assegno.

Il protesto è importante in quanto consentirà a chi ha versato l’assegno e non ne abbia ricevuto l’accredito di potere agire per via giudiziaria al fine di ottenere la somma dovuta dall’emittente, il beneficiario indicato sul titolo, e dai giratari dell’assegno mediante l’azione di regresso.

L’atto di protesto presuppone che l’assegno sia stato presentato per il pagamento entro il termine utile.

LA CANCELLAZIONE DALL’ALBO PROTESTI CON LA RIABILITAZIONE DEL TRIBUNALE.

Possono ottenere la riabilitazione e quindi la cancellazione dall’albo protesti, ai sensi dell’art. 17 della Legge 7 marzo 1996 n. 108 come modificata dall’Art. 3 della Legge 18 agosto 2000 n. 235, coloro che decorso un anno dall’ultimo assegno protestato abbiano provveduto al pagamento relativo a tutti i titoli protestati.

 

La riabilitazione è di competenza del Tribunale del luogo di residenza del protestato.

Per ottenere la riabilitazione dai protesti di assegni e cambiali (e quindi la cancellazione dall’albo dei protesti) elevati negli ultimi cinque anni e pertanto risultanti dalla visura camerale, è necessario produrre:

  • domanda inviata al Presidente del Tribunale in cui si chiede di ottenere la riabilitazione; il ricorrente deve qualificarsi compiutamente nel ricorso, indicando cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza attuale, recapito telefonico.
  • fotocopia del documento d’identità;
  • gli originali dei titoli protestati unitamente all’ atto di protesto allegato al titolo protestato;
  • visura aggiornata dei protesti, da estrarre sul sito della Camera di commercio – voce protesti.

Se la riabilitazione viene richiesta per una società il ricorso deve essere presentato dal suo legale rappresentante e deve essere prodotta la visura dei protesti sia del ricorrente che della società.

La riabilitazione verrà accordata con decreto del Presidente del Tribunale con cui  il protestato potrà ottenere dalla Camera di Commercio la pubblicazione sull’ apposito bollettino della cancellazione dall’albo dei protestati.

In caso di diniego di riabilitazione da parte del Presidente del Tribunale, l’interessato potrà presentare ricorso in Corte d’Appello, entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

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