Home GIURISPRUDENZA Assicurazioni in Italia: pillole e normativa di riferimento

Assicurazioni in Italia: pillole e normativa di riferimento

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In Italia l’assicurazione può essere esercitata soltanto da società per azioni ovvero (ipotesi, oggi, rare) da cooperative o da mutue assicuratrici. L’esercizio dell’attività assicurativa deve essere autorizzato dall’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP, sostituito tuttavia con L. 7 agosto 2012 n. 135, art.13, dall’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, IVASS, presieduto ex lege dal Direttore generale della Banca d’Italia).

L’IVASS, fra l’altro, valuta, a seconda dei rami per i quali l’autorizzazione viene richiesta, i requisiti di capacità, anche ma non solo economica, dell’impresa (soprattutto art. 5, 6, 13 e 14 DL 7 settembre 2005, n. 209, c. d. Codice delle assicurazioni. Al Ministero delle attività produttive compete essenzialmente l’ adozione delle “linee di politica assicurativa”, art. 4). L’attività assicurativa viene assoggettata a pregnante e continuo controllo, sempre ad opera dell’ IVASS (già ISVAP).

Appare sempre più importante la funzione degli intermediari assicurativi. Fra questi le principali figure sono quelle dell’agente di assicurazione (art. 1903 cod. civ.) e del mediatore di assicurazione o broker, le quali trovano oggi la loro regolamentazione soprattutto nel Titolo IX del Codice delle assicurazioni (“Intermediari di assicurazione e di riassicurazione”), che adegua la disciplina dell’intermediazione assicurativa e riassicurativa alla Direttiva 2002/92/CE. Nell’assicurazione marittima intervengono anche altri ausiliari, specifici del settore, di cui tratteremo meglio in sede appropriata: il liquidatore di avaria ed il commissario di avaria.

Sotto il profilo degli utenti dell’assicurazione troviamo il contraente, cioè colui che stipula un contratto di assicurazione con l’assicuratore; l’assicurato, cioè il titolare dell’interesse all’assicurazione ai sensi dell’art. 1904 cod. civ. (figura spesso, ma non sempre, coincidente con quella del contraente) ed il beneficiario (espressione utilizzata più propriamente nell’assicurazione sulla vita; nel settore che qui interessa essa viene correttamente utilizzata per individuare il titolare di un interesse concorrente – ad es., del creditore ipotecario o del lessee -, meno correttamente come sinonimo di assicurato).

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