Lunedì 29 dicembre 2014 è l’ultimo giorno per pagare l’acconto IVA 2014, in quanto il 27 cade di sabato.

Bisognerà lavorare anche oggi,  nel giorno di  S.Stefano, e poi sabato e domenica, per preparare i versamenti dell’acconto IVA 2014 in scadenza lunedì 29 dicembre 2014. (Ovviamente per chi sarà tenuto all’obbligo fiscale). 

Vediamo quindi chi saranno coloro tenuti al pagamento!

Intanto diciamo subito che l’acconto IVA 2014, è sostituivo della liquidazione mensile o trimestrale dell’ultimo mese o trimestre dell’anno 2014, visto che per gli altri mesi o trimestri il debito, eventualmente dovuto,  si è pagato il 16  del mese successivo a quello di competenza,  o entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre di competenza.

Lo Stato, per fare cassa, pretende l’IVA in acconto per il 2014 che sarà poi oggetto di conguaglio relativo allo stesso anno  2014, con versamento da effettuarsi entro il 27 di dicembre di ogni anno (e che quest’anno come detto cadrà di 29), di parte dell’IVA A DEBITO PER QUEST’ULTIMA PARTE DI ANNO mentre il conguaglio IVA sarà dovuto al 16 marzo 2015 o traslato in UNICO  2015.

Si ricorda che sono obbligati al versamento dell’acconto IVA 2014:

  • I contribuenti mensili che liquidano e versano l’IVA (se dovuta) entro il 16 del mese successivo a quello di competenza;
  • I contribuenti trimestrali che liquidano e versano l’IVA (se dovuta) entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di competenza. 

Sono esclusi dall’obbligo del versamento dell’acconto IVA 2014, coloro che sono stati contribuenti minimi  fino al 31-12-2011 (ai sensi della legge 244/2007 – Finanziaria 2008), poi rientrati nel regime ordinario dal primo gennaio 2012,  per abrogazione del suddetto regime speciale. A questi lo Stato ha dato la facoltà di pagare l’IVA una volta all’anno in occasione della redazione dell’UNICO 2014 ed  esonerandoli anche dalle liquidazioni IVA periodiche e dall’acconto IVA.

La determinazione del quantum di acconto IVA 2014, da pagare all’Erario.  potrà essere effettuata mediante tre metodi diversi:
1) Metodo storico o principale. Con il metodo storico l’acconto IVA 2014 dovrà essere pagato nella misura pari all’88% dell’IVA RISULTANTE A DEBITO PER l’anno 2013, PRECISAMENTE  per il mese di dicembre 2013 per i mensili e per il 4° trimestre 2013 per i trimestrali.
2) Metodo analitico.  In alternativa AL METODO STORICO (CHE E’ LA REGOLA) si potrà utilizzare il metodo analitico o reale con il quale il contribuente potrà versare L’iva dovuta, in base alle operazioni contabilizzate  dal 1° dicembre 2014 al 20 dicembre 2014, o dal 1° ottobre 2014 al 20 dicembre 2014. Ovviamente da tale calcolo dovrà risultare un debito,  e se minore o a zero rispetto al calcolo del metodo stico,  si versarà tutta l’iva A DEBITO RISULTANTE DA TALE CALCOLO.
3) Metodo previsionale.  Altra alternativa al calcolo con il metodo storico,  è la determinazione dell’acconto IVA 2014, tramite una stima a spanne delle operazioni che il contribuente ritiene effettuerà entro il 31-12-2014, e in base a tale valutazione versarne l’IVA relativa.
L’importo da versare si determina in base all ‘IVA netta a debito per i periodi suddetti.
ESEMPI:
La società Alfa dalla liquidazione di dicembre 2013 aveva un debito IVA (senza considerare acconto eventuale 2013 ) di euro 10.o00,00.
 
Con il metodo storico la società Alfa a rigor di legge è tenuta a versare, per acconto Iva 2014,  l’88% di tale debito ossia Euro 8.800,00.
 
Ipotesi calcolo analitico 1:
se dalla contabilizzazione delle fatture di vendita e di acquisto emesse e ricevute dal 1 12 2014 al 20 12 2014 il Debito Iva è pari a 12.000,00, si potrà versare tranquillamente l’Iva determinata dal metodo storico ossia euro 8.800,00.
 
Ipotesi calcolo analitico 2:
se dalla contabilizzazione delle fatture di vendita e di acquisto emesse e ricevute dal 1 12 2014 al 20 12 2014 il Debito Iva è pari a 4.000,00, in
questo caso sarà conveniente versare questo importo anziché 8.800,00 euro.
NON SI E’ OBBLIGATI QUINDI AL VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA 2014 IN BASE AL METODO STORICO se dal calcolo analitico scaturisce UN MINOR DEBITO O un credito.
Ma visto che tale autoliquidazione reale non può essere conosciuta dall’amministrazione (a differenza del dovuto in base al metodo storico, desunto dalla dichiarazione iva 2013) potrete avere questi problemi:
– L’amministrazione vi chiederà le fatture da cui avete estrapolato l’importo pagato in acconto Iva 2014 di euro 4.000,00 anziché 8.800,00.
– L’amministrazione vi chiederà la sanzione del 30% per acconto Iva 2014 non versato, se in occasione del conguaglio Iva, ci sarà ancora un debito dovuto e su questo calcolerà l’importo della multa.
Quindi se versate 4000,oo euro con calcolo analitico il 29 dicembre 2014 e poi dal conguaglio iva a debito scaturiscono 500,00 euro ancora da pagare sarete multati su tale importo. Se avrete un credito nessun problema.
Non ci sarà invece  alcuna multa se pagherete euro 8.800,00 quale acconto iva determinato con metodo storico, e dal conguaglio risulterà ancora un debito…
Quindi bisogna stare ben attenti quando non si usa il metodo storico.
Infatti se in occasione della dichiarazione IVA 2014, per il quale il versamento doveva essere effettuato, scaturisce un debito, e l’importo in acconto IVA 2014 con metodo storico era superiore a questo, si incorre nella sanzione per il ritardato versamento.
Cambi di regime di liquidazione durante il 2014:
  •  Nel passaggio della periodicità della liquidazione IVA, da mensile a trimestrale si applicherà il metodo storico previsto nella misura dell’ 88% dell’IVA A DEBITO degli ultimi 3 mesi del 2013.
  • Nel passaggio da trimestrale a mensile invece dovrà essere applicato il metodo storico previsto nella misura dell’88% dell’IVA A DEBITO dell’ultimo trimestre 2012 diviso per 3.

 In ogni caso si è obbligati al versamento dell’acconto IVA 2014, se la somma da corrispondere PER COME DETERMINATA sia uguale o superiore ad euro 103,29.

Ai fini del versamento bisognerà utilizzare il modello F24 e il codice tributo 6013 anno 2014, per i contribuenti mensili; oppure 6035 per i contribuenti che liquidano IVA con periodiicà trimestrale

Non sono tenuti al pagamento dell’acconto IVA 2014:

  • I soggetti che hanno cessato la propria attività nel corso dell’anno 2014 e non hanno effettuato operazioni nell’anno sopra detto;
  • I contribuenti mensili o trimestrali che nel 2013 risultavano a credito di IVA;
  • I contribuenti in regime speciale agricolo (art. 34 DPR 633/72);
  • I contribuenti che esercitano attività di intrattenimento e spettacolo (ex art. 74 c 6 del DPR 633/72);
  • I contribuenti che nel corso dell’anno 2014 hanno effettuato solo operazioni esenti non imponibili AI FINI IVA.
  • I contribuenti il cui acconto da versare non sia superiore ad euro 103,29.

Articolo a cura di G.A.Merola – tax consulting.

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