Mini Guida alla Gestione delle Imprese Sociali e delle Associazioni dopo la Riforma del Terzo Settore.
Le varie tipologie di enti terzo settore alla luce della riforma e della istituzione del RUNTS.
1. Tipologie di enti del Terzo Settore
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Le Associazioni non riconosciute (senza patrimonio)
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Necessario Atto costitutivo in forma scritta semplice anche senza notaio.
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Non prendono personalità giuridica → e quindi resta la responsabilità personale degli amministratori e soci che hanno agito per le obbligazioni e i debiti contratti anche per imposte e tasse.
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Iscrizione al RUNTS necessaria per acquisire qualifica di ETS.
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Associazioni riconosciute
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Necessario Atto costitutivo e statuto in forma pubblica (da redigersi presso notaio).
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Personalità giuridica → autonomia patrimoniale perfetta alla pari delle società di capitali.
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Iscrizione al RUNTS in sezione appropriata (es. APS, ODV).
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Imprese sociali
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Qualsiasi forma societaria (anche cooperativa) purché eserciti attività economica di interesse generale.
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Obbligo di iscrizione al Registro Imprese – sezione imprese sociali.
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Divieto di distribuzione utili, obbligo di reinvestimento.
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2. La riforma e il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)
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Introdotto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
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Ha sostituito i registri regionali (APS, ODV) e l’anagrafe Onlus.
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Strutturato in 7 sezioni:
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ODV
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APS
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Enti filantropici
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Imprese sociali
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Reti associative
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Società di mutuo soccorso
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Altri ETS
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Procedura di iscrizione: tramite piattaforma ministeriale RUNTS, allegando atto costitutivo e statuto aggiornati ai sensi della riforma.
3. Costituzione
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Atto costitutivo: scrittura privata o atto pubblico (obbligatorio per riconoscimento).
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Statuto: deve rispettare requisiti del Codice del Terzo Settore (oggetto sociale, divieto distribuzione utili, bilancio, norme associative, ecc.).
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Adeguamenti statutari: proroghe già scadute, ma molti enti hanno già aggiornato.
4. Iscrizione al RUNTS
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Presentazione istanza online.
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Verifica della conformità statutaria.
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Termine ordinario: 60 giorni per la conclusione del procedimento.
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Solo con l’iscrizione si acquisisce la qualifica di ETS e i benefici fiscali.
5. Adempimenti contabili e fiscali
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Bilancio:
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ETS piccoli (< 220.000 € entrate) → rendiconto per cassa.
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ETS medi e grandi → bilancio d’esercizio secondo schemi ministeriali (D.M. 5/3/2020).
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Deposito bilancio al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.
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Bilancio sociale (obbligatorio se entrate > 1 milione €).
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Contabilità:
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ODV e APS possono avvalersi di regime forfettario (art. 86 CTS).
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Imprese sociali → contabilità ordinaria.
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6. Organi sociali e governance
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Assemblea soci (obbligatoria).
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Organo amministrativo (CdA o amministratore unico).
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Organo di controllo (obbligatorio se superati determinati limiti di attivo/ricavi).
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Revisore legale (obbligatorio oltre certe soglie).
7. Regime fiscale agevolato
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ETS non commerciali: esclusione redditi istituzionali da tassazione.
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ETS commerciali: tassazione IRES ma con regimi agevolati.
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5×1000 esteso a tutti gli ETS iscritti al RUNTS.
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Onlus: in fase di graduale superamento → migrazione al RUNTS.
8. Altri adempimenti ricorrenti
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Aggiornamento annuale dati RUNTS (organi sociali, sede, attività).
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Comunicazione al Registro Imprese per imprese sociali.
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Adeguamento privacy, lavoro dipendente/volontari (assicurazione obbligatoria).
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Possibile iscrizione a reti associative per supporto gestionale.
📌 Conclusione pratica:
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Chi vuole fondare un’associazione deve partire dall’ atto costitutivo e statuto, valutare se serve riconoscimento, e poi procedere a iscrizione RUNTS.
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Per le imprese sociali occorre passare dal notaio e dal Registro Imprese.
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Ogni anno occorre effettuare il deposito bilancio, eventuale bilancio sociale, e aggiornamento dati.
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La riforma ha reso gli ETS enti più trasparenti, ma anche più burocratici: conviene farsi seguire da un consulente esperto.
Fonte: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-17;84
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