Siamo entrati nell’era del Fisco che ci prova sempre (a farti pagare anche se il debito è prescritto).
Dunque piccolo rinfresco di memoria, dopo un anno dalla notifica della cartella esattoriale e dopo 60 giorni senza aver pagato quanto richiesto, ipoteticamente, anche se oggi succede spesso, l’Agenzia Entrate Riscossione utilizza già la cartella come atto di pignoramento, e quindi, senza avvisarti puo’ pignorare stipendio, puo’ iscrivere ipoteca, puo’ disporre fermo amministrativo, in quanto la cartella di pagamento ha efficacia esecutiva fino a 1 anno dalla notifica.
Dopo un anno dalla sua notifica, senza che il contribuente abbia pagato e senza che l’agenzia riscossione abbia avviato procedure esecutive la cartella invece perde il suo potere esecutivo.
Cio’ significa che per utilizzare quella cartella come titolo atto al pignoramento o alle azioni esecutive sull’escussione dei beni del debitore, deve emettere prima altro atto il c.d. avviso di intimazione che puo’ contenere sia una sola cartella sia altre cartelle non pagate.
Spesso accade che in questo atto ci siano cartelle di anni precedenti 2009-2010-2011 , che sono prescritte e anche se sull’avviso di intimazione è scritto chiarissimo che “tale atto puo’ essere impugnati solo per vizi di forma dell’atto stesso e non per il suo contenuto”, in effetti il contenuto contiene una cartella prescritta. In questo caso come si comporta il sottoscritto, premesso che non ha conoscenza se dalla data della notifica il contribuente abbia ricevuto atti interruttivi raccomandati, che bloccano la maturazione della prescrizione, né il contribuente dichiara di averne ricevuti, produce ricorso contro l’avviso di intimazione invocando la prescrizione delle cartelle in relazione al tipo di tributo o altro titolo di credito, come multe, imu ecc..
Come ad esempio 5 anni dalla notifica per le multe stradali, spese processuali, imu, tarsu, e sanzioni su mancato pagamento imposte dirette e indirette , iva e irap. Solo per queste ulltime il termine di prescrizione è piu’ lungo ossia devono decorrere 10 anni dalla notifica senza aver ricevuto atti interruttivi del termine, per invocare la prescrizione anche per le imposte erariali. In ogni caso quindi il ricevimento dell’avviso di intimazione non è atto sacro, ma si puo’ impugnare per i motivi suddetti.
1️⃣ La cartella come titolo esecutivo
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Efficacia esecutiva: 1 anno dalla notifica.
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Entro 1 anno: l’Agenzia Entrate Riscossione può agire direttamente → pignoramento, fermo, ipoteca.
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Dopo 1 anno: la cartella perde efficacia → serve un nuovo atto (Avviso di intimazione ex art. 50 DPR 602/1973).
2️⃣ L’avviso di intimazione
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È necessario per riattivare la riscossione se è trascorso più di 1 anno dalla cartella.
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Può includere più cartelle, anche molto datate.
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Spesso vengono inserite cartelle già prescritte.
3️⃣ Termini di prescrizione (in assenza di atti interruttivi validi)
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5 anni:
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multe stradali e sanzioni amministrative;
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IMU, TARSU/TARI e tributi locali;
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contributi previdenziali;
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sanzioni su imposte dirette e indirette.
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10 anni:
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imposte erariali principali (IRPEF, IVA, IRAP, IRES).
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📌 La decorrenza è dalla notifica della cartella o dall’ultimo atto interruttivo.
4️⃣ Difesa del contribuente
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Anche se l’avviso riporta la frase “impugnabile solo per vizi propri”, la giurisprudenza (Cassazione costante) ammette che si possa far valere la prescrizione delle cartelle inserite.
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Onere della prova: spetta all’Agenzia dimostrare di aver notificato atti interruttivi validi.
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Giudice competente:
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Commissione tributaria → per tributi e imposte;
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Giudice ordinario → per multe e sanzioni amministrative.
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5️⃣ Strategia pratica
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Analizzare l’elenco delle cartelle contenute nell’avviso.
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Individuare i termini di prescrizione per ciascun credito.
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Presentare ricorso eccependo la prescrizione:
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indicare tributo/sanzione;
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data di notifica della cartella;
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termine prescrizionale;
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assenza di atti interruttivi.
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Citare la giurisprudenza che consente di opporsi all’avviso di intimazione per prescrizione.
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