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Ricorso per Cassazione: guida.

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PAGINA A CURA DI
Francesco Falcone
Antonio Iorio
Sui ricorsi di legittimità legati al fisco la Cassazione ha ormai fornito attraverso le proprie sentenze un vero e proprio vademecum, indicando sia come devono essere redatti per superare il filtro di inammissibilità, sia quali atti devono essere allegati. Non solo: con alcune recenti pronunce la Suprema corte ha anche chiarito il ruolo dell’avvocato patrocinante in cassazione e la natura – trbutaria – del contributo unificato (si vedano gli altri articoli).
L’ultimo intervento sui ricorsi anche tributari, risale all’11 aprile scorso con la sentenza delle Sezioni unite n. 5698. I giudici in questo caso hanno chiarito che nel ricorso per Cassazione gli atti del giudizio di merito non possono essere trascritti integralmente. Altrimenti si viola il principio di autosufficienza. Fondamentale quindi per l’avvocato è sapere sintetizzare fatti e giudizi.
Prima del 2006 la legge non prevedeva che nel ricorso per Cassazione dovessero essere indicati specificamente gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fondava, ma solo che il ricorrente depositasse, entro 20 giorni dalla notifica del ricorso, gli atti e i documenti.
Questo, però, non aveva impedito alla Cassazione – nel corso degli anni, a partire dalla sentenza n. 5656 del 1986 – di formulare un principio nuovo, definito come «autosufficienza del motivo di impugnazione», con il quale sono state richieste indicazioni sempre più precise e puntuali per arrivare alla decisione solo leggendo il ricorso e senza dover ripercorrere a ritroso, tutti gli atti dei precedenti gradi di giudizio. I ricorsi ritenuti dalla Corte non autosufficienti sono stati dichiarati inammissibili. Con il risultato che spesso, gli avvocati – per la paura di incorrere nella inammissibilità – finivano con il redigere ricorsi sempre più lunghi e complessi, che appesantivano il lavoro dei giudici. Di fatto il principio della «sommaria esposizione dei fatti di causa», per paura di sbagliare, è stato soddisfatto da molti avvocati allegando (o meglio «spillando») all’istanza in Cassazione, l’intero ricorso di primo grado e tutti gli atti successivi, tanto da rendere difficile individuare la materia del contendere.
Ora invece le Sezioni unite hanno definitivamente chiarito che costituisce onere del ricorrente fare una sintesi in modo da permettere la piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata, solo leggendo il ricorso. Inoltre la pedissequa riproduzione di tutti gli atti processuali è, per un verso, superflua, per altro verso, non è idonea a sostituire la sintetica esposizione dei fatti. Perché – hanno spiegato i giudici – equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non serve affatto che sia informata), la scelta di quello che rileva davvero in relazione ai motivi di ricorso.
Al contrario, la testuale riproduzione (in tutto o in parte) degli atti e dei documenti è richiesta quando si ritiene che la sentenza di merito sia censurabile per non averne tenuto conto, e che se lo avesse fatto, la decisione sarebbe stata diversa: in questo caso la Cassazione deve verificare che quanto il ricorrente afferma trovi effettivo riscontro negli atti, ma non è tenuta a cercarli e a leggerli nella loro interezza.
Sempre le Sezioni unite (sentenza n. 22726/2011) avevano chiarito che nel processo tributario in Cassazione l’obbligo di allegare gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda non sussiste, in quanto, per questi ricorsi le parti non dispongono dei fascicoli. Il ricorrente quindi non deve produrre il proprio fascicolo, che si trova nel fascicolo d’ufficio di cui deve chiedere la trasmissione da parte delle commissioni tributarie.
La selezione di ciò che integralmente rileva in funzione della pedissequa riproduzione, nonché la esposizione sommaria dei fatti di causa, entrambe correlate ai motivi di ricorso, vanno insomma fatte per la Cassazione dal difensore del ricorrente che, per essere iscritto nell’albo degli avvocati cassazionisti ha l’esperienza e la competenza necessarie per un compito di sintesi, non delegabile.

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