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INPS: Dipendenti privati, periodi utili ai fini pensionistici

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INPS ha fornito chiarimenti utili in materia di computo dei periodi utili ai fini previdenziali per i dipendenti privati, ad esclusione di quelli del comparto pubblico.

Richiamando il dettato normativo contenuto all’articolo 24, comma 15-bis, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 si dispone che i dipendenti del settore privato, iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alle forme sostitutive della stesa, al compimento del 64° anno di età, possono conseguire la:

  • pensione anticipata, se i lavoratori al 31 dicembre 2012 hanno conseguito e risultano essere in possesso dei requisiti di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004 n.234 (si veda Tabella seguente) con almeno 35 anni di anzianità contributiva;
  • pensione di vecchiaia, se le lavoratrici al 31 dicembre 2012 hanno maturato 20 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età.

Ecco quanto recita il dettato legislativo: “In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima: a) i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni; b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni”.

Tabella B, legge 23 agosto 2004, n. 243 e s.m.
Lavoratori dipendenti pubblici e privati Lavoratori autonomi iscritti all’INPS
Periodo (1)

Somma di età anagrafica e anzianità contributiva

Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1 (2)

Somma di età anagrafica e anzianità contributiva

Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2
Dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009 95 59 96 60
2010 95 59 96 60
2011 96 60 97 61
2012 96 60 97 61
dal 2013 97 61 98 62

 

Si tratta di disposizioni speciali che si applicano ai lavoratori e alle lavoratrici che, in data 28 dicembre 2011 hanno svolto attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Le disposizioni eccezionali non si applicano agli iscritti alle casse della Gestione ex INPDAP.

INPS sottolinea che i periodi di contribuzione volontaria e di contribuzione figurativa per eventi fuori dal rapporto di lavoro dipendente del settore privato e di riscatto non correlato ad attività lavorativa sono utili dato che consentono di raggiungere il requisito di anzianità contributiva.

Su richiesta degli interessati, le istanze di pensione già presentate devono essere riesaminate ed è ammissibile una nuova domanda della prestazione, stante il principio dell’indisponibilità del diritto previdenziale (Corte Costituzionale n. 246/1992), come sancito dalla Circolare n. 196 pubblicata in data 11 novembre 2016.

 

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