Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2017, relativo al “Differimento dei termini per l’assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni fiscali” (GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017)
L’articolo 1 del DPR ha sancito la proroga definitiva dei termini per l’adempimento della presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni fiscali.
E’ disposta la proroga definitiva dei seguenti termini:
a) la dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770) relativa all’anno fiscale 2016, deve essere presentata per via telematica, direttamente dal soggetto interessato ovvero tramite i soggetti incaricati ed abilitati, entro il 31 ottobre 2017, in luogo del 31 luglio;
b) le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP) Persone Fisiche, Società di Capitali, devono essere presentate entro il 31 ottobre 2017,
c) le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e Modello IRAP Soggetti IRES devono essere presentate entro il 31 ottobre 2017.
Ecco il Comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in
particolare, l'articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto
delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei
responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative
dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti
gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi
dovuti in base allo stesso decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, con il quale e' stato emanato il regolamento recante le
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;
Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che all'articolo
7, comma 2, lettera l), prevede che gli adempimenti ed i versamenti
previsti da disposizioni relative a materie amministrate da
articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese
le Agenzie fiscali, ancorche' previsti in via esclusivamente
telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle
medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini
scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno
lavorativo successivo;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente»;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
16 gennaio 2017, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle
entrate nella medesima data, con il quale e' stato approvato, con le
relative istruzioni, il modello 770/2017 relativo all'anno 2016;
Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate con
i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le
relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2017, per
il periodo d'imposta 2016, ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie
professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre
in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Proroga di termini per l'assolvimento di alcuni adempimenti correlati
alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni o
altri elementi
1. E' disposta la proroga dei seguenti termini:
a) la dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, relativa all'anno 2016, e' presentata in via
telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui
all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 31 ottobre 2017;
b) le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di
imposta regionale sulle attivita' produttive dei soggetti indicati
nell'articolo 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che devono essere presentate
dal 1 luglio 2017 ed entro il 30 settembre 2017, nonche' dei soggetti
di cui al comma 1-bis dell'articolo 83 del Testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che devono essere presentate dal 1° luglio
2017 ed entro il termine di cui all'articolo 13-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono presentate
entro il 31 ottobre 2017.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2017
p. il Presidente del Consiglio dei ministri
Boschi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2017, n. 1636
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