Home ADEMPIMENTI FISCALI E AMMINISTRATIVI Pagamento Definizione agevolata in ritardo: cosa succede?

Pagamento Definizione agevolata in ritardo: cosa succede?

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Entro le 23.59 del 31 luglio 2017 dovevi pagare la prima rata o la rata unica dell’adesione volontaria, oggi è il 1 agosto 2017, sei in ritardo!
Cosa succede adesso? Se l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha comunicato l’accoglimento della domanda di Definizione agevolata, vedrai revocati gli eventuali piani di rateizzazione precedenti riferiti a cartelle oggetto di Rottamazione.
Puoi, comunque, richiedere la sospensione dell’eventuale fermo amministrativo sul bene mobile registrato, compilando il form che trovi online e puoi scaricare (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/it/Modulistica/Istanza-sospensione-Fermo-amm.vo.pdf).
Qualora, procedessi al pagamento in maniera tardina o insufficiente o non procedessi al puntuale adempimento della prima o unica rata, la rottamazione della cartella non ha effetti e l’Agenzia delle entrate-Riscossione procederà con il riprendere le procedure di riscossione.
Da questo momento non puoi più ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione; ti è data la possibilità di riprendere i pagamenti delle rateizzazioni in corso alla data di presentazione della domanda di Definizione agevolata. In questo caso, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ti comunica gli importi e le nuove scadenze del debito residuo.
Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ti avesse comunicato il rigetto della domanda di Definizione agevolata, è possibile presentare una richiesta di rateizzazione, solo in assenza di piani di dilazione del pagamento.
Nel caso in cui vi sia la presenza di piani di dilazione decaduti, puoi essere riammesso al beneficio della rateizzazione, dopo aver versato il pagamento di tutte le rate scadute.

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