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Usufrutto dell’azienda: chiarimenti giurisprudenziali

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L’azienda può formare oggetto di un diritto reale o personale di godimento: può essere costituita in usufrutto. La costituzione in usufrutto di un complesso di beni destinati all’espletamento di attività imprenditoriali modifica la disciplina generale dell’usufrutto: comporta il riconoscimento in capo all’usufruttuario di poteri e doveri fissati dall’articolo 2561 della disciplina codicistica. E ciò per consentire all’usufruttuario la libertà operativa necessaria per gestire proficuamente l’impresa, per tutelare l’interesse del soggetto concedente al fine ultimo di non menomare l’efficienza del complesso aziendale, che dovrà a lui tornare alla fine del rapporto. L’articolo 2561 contenuto nel Codice civile dispone che l’usufruttuario debba esercitare l’azienda sotto la ditta che la contraddistingue; dispone, inoltre, che lo stesso debba condurre l’azienda senza modificarne la destinazione ed in modo da conservarne l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte. La violazione di tali obblighi o la cessazione arbitraria dalla gestione aziendale determinano la cessazione dell’usufrutto per abuso dell’usufruttuario, secondo quanto fissato dall’articolo 1015 del Codice civile.

Il potere-dovere di gestione dell’usufruttuario comporta che lo stesso non solo possa godere dei beni aziendali, ma anche il potere di disporne nei limiti. Tale potere di disposizione sussiste non solo nel rispetto alle scorte ed al rispetto del capitale circolante ma, anche, rispetto al capitale fisso (immobili, macchinari, impianti), purchè tali atti di disposizione non alterino l’identità e l’efficienza dell’azienda. Parimenti, l’usufruttuario potrà acquisire ed immettere nell’azienda nuovi beni, beni che diventano di proprietà del nudo proprietario e sui quali l’usufruttuario avrà diritto di godimento e potere di disposizione. Al termine dell’usufrutto, l’azienda risulterà composta in tutto o in parte da beni diversi da quelli originari: per questo è bene che sia redatto un inventario all’inizio ed alla fine dell’usufrutto e che la differenza fra le due consistenze sia regolata in denaro (articolo 2561 c.c. 4 comma).

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