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Voluntary disclousure: concessi 30 giorni di proroga per gli anni in prescrizione ed evitare il penale.

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Arriva la proroga per la VOLUNTARY DISCLOUSURE … di 30 giorni dalla data dell’istanza (che resta ferma al 30 settembre) ma solo per integrare documenti e relazione per imposte e ritenute evase relative ad anni prescritti dall’accertamento fiscale. Così facendo e pagando si evita il penale.

Il termine per l’istanza resta sempre fissato al 30 settembre 2015. (Provvedimento A.D.E. del 14 settembre 2015)
Ma ci saranno ulteriori 30 giorni di proroga – a decorrere dalla presentazione della istanza di voluntary disclousure (o per chi l’ha già fatto a decorrere da ieri 14 settembre 2015) per la trasmissione della documentazione e relazione accompagnatoria alla richiesta di collaborazione volontaria o suddetta voluntary disclousure.
Per i contribuenti che hanno già prodotto istanza di collaborazione volontaria, compreso relazione di accompagnamento e documenti e intendono aggiungere altri maggiori imponibili non dichiarati, o imposte e trattenute evase, per i quali è scaduto il termine per l’accertamento fiscale – relativi ad attività dichiarate nell’ambito della voluntary disclosure, possono integrare documentazione e relazione entro 30 giorni a decorrere dal 14-09-2015.
Ovviamente coloro che producono l’istanza il 30 settembre avrann tempo fino al 30 ottobre per inserire altri documenti e imponibili relativi ad anni prescritti fiscalmente ma non penalmente.
In precedenza, il punto 4 del Provvedimento del 30 gennaio 2015, disponeva che la documentazione e la relazione accompagnatoria all’istanza principale, dovevano essere trasmesse entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di voluntary disclousure ma non oltre il 30 settembre 2015.
Poi il D.Lgs. 128 del 2005 all’art. 4 co. 4, integrando la disposizione sulla voluntary disclousure della legge 186/2014, prevedeva che non avrebbe avuto rilievo penale nella collaborazione volontaria, la dichiarazione di imposte e ritenute correlate alle attività dichiarate nell’ambito di tale procedura per le quali “sebbene sia scaduto” il termine per l’accertamento fiscale, non è scaduto il termine per il reato tributario. ( ndr Insomma, In tal modo si da un colpo di spugna al penale pagando spontaneamente anche sugli anni prescritti.)

Visto che il decreto legislativo suddetto 128/2015 è in vigore dal 2 settembre 2015, i contribuenti che intendono avvalersi di tale disposizione normativa “che li esenta dal penale ” possono avere difficoltà nel reperire la documentazione e le informazioni per annualità per le quali è spirato il termine per l’accertamento, nel nostro caso dal 2009 a retrocedere.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento di ieri, al fine di consentire l’inclusione di tali anni scaduti ma rilevanti ai fini penali, ha ritenuto opportuno concedere ulteriori 30 giorni per trasmettere, dopo l’istanza già comunicata, la relazione di accompagnamento e gli ulteriori documenti (entro entro trenta giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza nel termine del 30 settembre 2015) che riguardano anni prescritti per esimersi pagando, dal rilievo penale.

Per i contribuenti che hanno già comunicato la relazione e i documenti a corredo della istanza di voluntary disclousure (cioà avrebbe fatto tutto), vi saranno, come detto, ulteriori 30 giorni a decorrere dal 14 settembre 2015 (data di pubblicazione del provvedimento de qua) per integrare i documenti e le informazioni relative a imponibili, imposte e ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della voluntary disclousure per i quali sebbene sia scaduto il termine per l’accertamento fiscale, non è spirato il termine per quello penale.

fonte fisco oggi.
G.A. Merola

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