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Esonero contributi tempo indeterminato. L.Stabilità 2015.

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ESENZIONE DAI CONTRIBUTI previdenziali (per 3 anni) PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO, DEL SETTORE PRIVATO (ESCLUSO APPRENDISTATO E LAVORO DOMESTICO) «EFFETTUATE DAL 1°  gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»,

(Ne sono esclusi i lavoratori assunti già nei 6 mesi precedenti con altro datore di lavoro il quale ha  usufruito di altra esenzione; il beneficio, inoltre, non spetta ai lavoratori già con contratto a tempo indeterminato in essere al 1° ottobre 2014 ).

La Legge di Stabilità 2015, n. 190 del 23-12-2014, ha previsto l’esonero dai contributi previdenziali per i datori di lavoro che effettuano assunzioni a tempo indeterminato (pieno o parziale) dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Con la pubblicazione in G.U. del 29.12.2014 della legge di stabilità n. 190 del 23.12.2014 – è stato varato quindi un nuovo regime di esonero dai contributi previdenziali per i datori di lavoro che assumono personale dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

L’esenzione dai contributi previdenziali non riguarda i contributi per trattamenti pensionistici entro il tetto di 8.060 euro annui.

Quindi, chi assume in questo anno nuova forza lavoro a tempo indeterminato anche se non per l’intera giornata, sarà esentato dai contributi previdenziali, per 36 mesi.

Attenzione: l’esenzione dai contributi non riguarda i contributi assistenziali INAIL, nè potrò essere cumulabile ad altri benefici simili.

Potranno beneficiare dell’esenzione esclusivamente i datori di lavoro del settore privato (ad eccezione degli assunti con contratti di apprendistato e lavoro domestico che non beneficiano ugualmente dall’esenzione).

L’esenzione dai contributi, non spetta, inoltre per l’assunzione di quei lavoratori che nei 6 mesi precedenti la data di assunzione siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro che ha già fruito sullo stesso lavoratore di altra esenzione.

Il beneficio dell’esenzione dai contributi non spetterà neanche, per i dipendenti già assunti a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato nei tre mesi precedenti il 1° gennaio 2015.

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