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Compensi agli amministratori 2013: deducibilità.

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La deducibilità fiscale dei compensi agli amministratori  è subordinata alla effettiva erogazione del compenso medesimo nel 2013 (in base al c.d. criterio di cassa). Tale norma vuole evitare che in maniera elusiva il compenso all’amministratore, dedotto per competenza, possa essere oggetto di abuso della società che potrà iscrivere compensi agli amministratori non erogati nell’anno 2013 per abbattere i costi da imputare a conto economico al fine di pagare meno imposte.

Se l’assemblea ha deliberato preventivamente l’assegnazione di un importo per compensi agli amministratori per l’anno 2013 da imputare a conto economico bisogna verificare se il pagamento sia stato realmente effettuato entro la data massima del 12 gennaio 2014, termine ultimo per consentirne la deducibilità in capo alla società nel periodo d’imposta 2013 (c.d. competenza allargata).

Se i compensi agli amministratori non sono stati erogati nel 2013 e neanche entro il 12 gennaio 2014, tale costo resterà iscritto a conto economico – a fini civilistici – ma nella dichiarazione dei redditi dovrà essere effettuata una variazione in aumento per la parte di compensi registrati nel 2013 ma non ancora corrisposi. E quindi tali  importi  non sono deducibilo a fini fiscali in quanto sarà aumentata la base imponibile su cui calcolare l’IRES.

Quando l’amministratore o gli amministratori sono liberi professionisti la deducibilità fiscale dei compensi agli amministratoripuò aver luogo solo se i pagamenti siano stati effettuate entro il 31-12-2013. In tal caso infatti non opera il principio di cassa allargato.

ESEMPI:

Amministratore senza partita Iva (con rapporto di co.co.co o dipendenza) si ha l’imputazione nel bilancio del 2013 nei modi seguenti: 

  • Con compensi agli amministratori  pagati entro il 31/12/13 dovranno dichiarar il reddito nell’anno 2013 e la deducibilità per la società si potrà effettuare nell’anno 2013;
  • Con compensi agli amministratori pagati entro il 12/01/14, questi dovranno dichiararli nell’anno 2013 e la deducibilità per la società sarà operata nell’anno 2013;
  • se il  pagamento dei compensi agli amministratori sono effettuati dopo il 12/01/14  il reddito per gli amministratori è nell’anno 2014 e la deducibilità per la società è nell’anno 2014.

Amministratore con partita Iva (parcella ) con allocazione nel bilancio dell’anno 2013: 

  • Con pagamento dei compensi agli amministratori pagati entro il 31/12/13   ricavi per l’amministratore  sono da dichiarare nell’anno 2013 e la deducibilità per la società sarà anche nell’anno 2013;
  • Con pagamento dopo il 31/12/13 il reddito per l’amministratore è da dichiarare nell’anno 2013 e la deducibilità per la società è nell’anno 2013.

Ad ogni buon conto verificare la contabile della movimentazione bancaria che dimostra il pagamento per determinare l’anno di deducibilità.
Per quanto concerne il pagamento della ritenute d’acconto e dei contributi si rammenta che va comunque verificata l’effettiva data di pagamento.

Quindi:

  • nel caso di pagamento entro il 31/12/13 la ritenuta d’acconto andava versata entro il giorno 16/01/14 ed inclusa nel 770/2014;
  • nel caso di pagamento entro il 12/01/14  la ritenuta d’acconto andava versasta entro  il 16/02/14 e dichiarata nel 770/2014.

Si ricorda infine che il quantum dei compensi da erogare agli amministratori deve essere stabilito in assemblea mediante verbale trascritto sui libri sociali.

Questo il mio consiglio per evitare contestazioni e per applicare corretamente le norme che regolano la deducibilità del costo per compensi agli amministratori.

G.A. Merola commercialita in Sapri.

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