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Decadenza agevolazione prima casa anche per tardivo rilascio del certificato di agibilità.

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L’agevolazione prima casa “decade” per mancato trasferimento della residenza (entro 18 mesi dalla data di acquisto)  anche se dovuta al ritardo nel rilascio del certificato di agibilità non imputabile al contribuente.

Il ritardo dell’ufficio nell’emanazione del certificato di agibilità di un immobile (da adibire a dimora abituale) CAUSA la decadenza dell’agevolazione prima casa, per mancato trasferimento della residenza da parte dell’acquirente.

Quando il contribuente, dopo l’acquisto dell’abitazione da adibire a dimora abituale non vi trasferisce la residenza nel termine  di diciotto mesi dalla stipula del rogito notarile di compravendita, decade dall’agevolazione prima casa prevista, per ridotta imposta di registro (nota II-bis, articolo 1 della tariffa parte 1, allegata A, al Dpr 131/1986 – Tur).
Questo è quanto affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 2547 del 5-2-2014.

La Corte suprema ha sostenuto che diversamente dalle conclusioni dei gradi di giudizio precedenti il fatto che l’immobile fosse in costruzione all’atto della compravendita, e che dopo due anni ne sia stato rilasciato il certificato di abitabilità, non rileva ai fini del della agevolazione prima casa di cui al Dpr 131/1986.

Il disposto normativo prevede infatti ─ come condizione per fruire della agevolazione prima casa in tema di imposta di registro al 3% ─ che il trasferimento nel comune dove è situata l’abitazione debba avvenire nel termine fissato dal legislatore.

Diversamente da quanto prevede l’art. 1 della Legge 168/1982, che invece richiede solo che l’immobile acquistato sia adibito “a propria dimora abituale”.

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