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Nomina di un difensore abilitato: l’assenza non causa nullità.

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RIVISTA_FISCALESenza l’ordinanza di nomina di un difensore abilitato non vi è difetto di rappresentanza: questo il principio affermato dalla Cassazione.

Nel contenzioso tributario, la sentenza viziata dalla mancata ordinanza di nomina di un difensore abilitato non cagiona il difetto di rappresentanza.

La Cassazione con la sentenza n. 839, ha enunciato il principio secondo il quale il termine lungo per impugnare la decisione contenuta nella sentenza tributaria, in assenza di istanza di parte, decorre dalla data di pubblicazione della decisione della commissione tributaria,  anche quando quest’ultima contenga un vizio sotto l’aspetto della nullità inerente la mancata nomina di un difensore abilitato.

Nella fattispecie esaminata i giudici della Cassazione hanno chiarito che il vizio di nullità inerente alla mancata ordinanza di nomina di un difensore abilitato viene convertito in onere da far valere entro i termini di decadenza, previsto in 6 mesi, come previsto dalla legge.

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