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Iscrizione ipotecaria illegittima su fondo patrimoniale.

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L’iscrizione ipotecaria è illegittima quando iscritta su beni immobili conferiti in un fondo patrimoniale se l’ufficiale della riscossione non dimostra che le imposte impagate (da cui scaturisce l’iscrizione ipotecaria) si riferiscono a redditi prodotti dai beni conferiti nel fondo.

E’ quanto ha deciso la CTP di Reggio Emilia con la  sentenza n. 177 del 25 settembre 2013.

Fattispecie processuale.

Il contenzioso tributario nasce dall’impugnazione in CTP  di una iscrizione ipotecaria legale (ai sensi dell’ art. 77 del DPR 602/73) su beni immobili del contribuente conferiti in un fondo patrimoniale.

Come previsto dall’articolo 170 del Codice Civile, tale fondo costituito da immobili, produce l’impossibilità di essere aggredito, per riscossione di debiti, di cui il  creditore era consapevole che fossero stati contratti  per fini estranei ai bisogni familiari.

L’agente della Riscossione contestava  che “tale onere” ricadeva sul contribuente, che doveva  dimostrare che i debiti (per cui si intendeva procedere al recupero aggredendo il fondo patrimoniale) non erano compresi nella tutela legale del fondo patrimoniale, ed oltretutto gli stessi debiti erano stati contratti in epoca precedente alla costituzione del fondo patrimoniale.

Per quanto  riguarda l’applicazione dell’art. 170 C.C. in merito all’iscrizione ipotecaria prevista dall’articolo 77 del DPR 602/73 (Cassazione 5385/13), NULLA SI ECCEPIVA.

La CTP nella sua decisione accoglieva il ricorso del debitore ritenendo illegittima l’iscrizione ipotecaria.
La pronuncia è nata dopo l’analisi della giurisprudenza di legittimità, in merito ai presupposti per “l’esecuzione dell’iscrizione ipotecaria su  beni conferiti in un fondo patrimoniale”.

I giudici di prime cure hanno spiegato, che ai fini dell’aggressione del fondo patrimoniale da parte del creditore,   BISOGNA CHE IL DEBITO (che consente al creditore di agire sui beni TRASFERITI AL FONDO tramite iscrizione ipotecaria) ABBIA UN’INERENZA DIRETTA ED IMMEDIATA con i bisogni della famiglia. (Cassazione 12998/06), e non sia stato contratto per altre finalità come quella relativa all’attività d’impresa esercitata.

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