Home GIURISPRUDENZA Violazione di domicilio non opponibile quando abitazione ad uso promiscuo.

Violazione di domicilio non opponibile quando abitazione ad uso promiscuo.

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20551 del 6 settembre 2013 ha affermato che non costituisce violazione di domicilio l’accesso della Guardia di Finanza nella propria abitazione, anche in assenza di gravi indizi, quando la stessa è utilizzata ad uso promiscuo con l’attività.

Per l’accesso ai locali del contribuente adibiti promiscuamente ad attività commerciale e abitazione, la Guardia di finanza necessita di un’autorizzazione della Procura  “non motivata però”  con l’individuazione di gravi indizi che inducono a ritenere violate le norme tributarie della violazione di domicilio (articolo 52, comma 1 e 2, Dpr 633/1972), che valgono solo per le abitazioni ad uso esclusivo.

Il contribuente verificato aveva proposto ricorso in  Cassazione, lamentando anche la suddetta violazione di domicilio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 33, Dpr 600/1973 e dell’articolo 52, Dpr 633/1972, in quanto durante un controllo fiscale al contribuente ricorrente  si era proceduto a un accesso presso la sua abitazione, sulla base di un’autorizzazione della Procura della Repubblica “assolutamente priva di gravi indizi di violazioni”, prescritta appunto dall’articolo 52, che costituirebbe violazioni di domicilio.

Di conseguenza, a parere del contribuente, gli elementi prelevati e a base dell’accertamento non potevano essere utilizzati ai fini della rettifica.

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha dichiarato che “… l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, prescritta dall’articolo 52, commi 1 e 2, ai fini dell’accesso in locali utilizzati anche come abitazione del contribuente o in locali diversi (cioè adibiti per la sola abitazione) è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni soltanto in quest’ultima ipotesi, e non anche quando si tratti di abitazione ad uso promiscuo…”.

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