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Variazione classamento rendita catastale immobile. Modello di ricorso.

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Modello di ricorso contro avverso classamento nuova rendita catastale attribuita all’immobile. (Estratto da atto reale con esito positivo)

La difesa del contribuente nei confronti degli atti di ri-attribuzione di NUOVA rendita catastale del proprio immobile tramite classamento dello stesso operato dall’Ufficio del Territorio, è attività complessa, ma possibile laddove è palese la illegittimità dell’operato dell’Ufficio Tecnico Erariale.

E’ sempre consigliabile produrre ricorso avverso il classamento dell’immobile e nuova e maggior rendita catastale; soprattutto quando si ritiene ingiusto e causa maggiori oneri fiscali a carico del contribuente.

Le disposizioni che possono dare luogo alla ri-determinazione delle rendite e alla variazione di classamento dell’immobile sono:

La revisione delle micro zone contenuta nell’art. 1, co. 335, della Legge 311/04.

Con tale norma, il Comune in cui è ubicato l’immobile, segnala all’Ufficio del Territorio le micro zone in cui si è verificato uno scostamento maggiore del 35% tra il valore di mercato e il valore imponibile ai fini IMU, e per tale motivo scatta la segnalazione ai fini dell’ attribuzione di nuova rendita catastale con variazione di classamento del vostro immobile.

Dopo il procedimento di revisione e nuovo classamento della rendita catastale, l’Agenzia del Territorio notifica al contribuente la variazione di classamento e l’attribuzione di nuova rendita catastale.

Ai fini della difesa del contribuente contro la variazione di classamento aleatoria  occorre fare attenzione alla data di notifica di tale rettifica automatica.

PROCEDURA E TERMINI DI RICORSO C/O CLASSAMENTO CON NUOVA RENDITA CATASTALE

Infatti, entro 60 giorni dalla notifica, si potrà proporre ricorso per impugnare l’atto del Catasto  davanti alla Commissione tributaria.

Si può opporre eccezione contro l’irregolarità del procedimento e la non corretta attribuzione della nuova rendita dell’immobile rispetto alle reali condizioni del medesimo.

L’altra disposizione riguardante l’attribuzione di nuova rendita catastale e variazione della classe catastale del fabbricato è quella contenuta nell’art. 3, comma 58, della legge 662/96.

Con tale norma, il Comune, deve segnalare all’Agenzia del Territorio singole unità immobiliari per le quali abbia rilevato una rendita catastale soggetta a variazione di  classamento, per non rispondenza ad analoghi immobili simili.

Anche in seguito a tale procedimento l’Agenzia del Territorio notifica l’atto di attribuzione della variazione di classamento e nuova rendita catastale, che troverà applicazione dall’anno successivo a quello di notifica.

Lo stop della cassazione. Proprio su tali valutazioni presuntive dell’Agenzia del Territorio con revisione e classamento dell’immobile con attribuzione di nuova rendita, è intervenuta la recente Sentenza della V sezione della Cassazione n. 2357 emessa il 3 febbraio 2014 che recita “”” l’attribuzione della nuova rendita catastale è astratta e fondata su mera ipotesi dell’Ufficio: troppo generici i parametri enunciati, comprese le infrastrutture, enfatizzate troppo ed anche impropriamente» ed ha omesso di considerare che manca «ogni indicazione concreta sulla qualità e sullo stato degli immobili oggetto della variazione e dei luoghi circostanti l’immobile accertato»“””.

Il modello di ricorso avverso il classamento, qui disponibile, per la riduzione della nuova rendita catastale attribuita dall’Ufficio è stato costruito al fine di ottenere nuova variazione di classamento con riporto della rendita catastale al valore che era attribuito  all’immobile prima del classamento dell’U.T.E…

Il modello deriva da ricorso già COLLAUDATO con ESITO POSITIVO, contro la variazione di classamento SUBITA DALL’IMMOBILE E DAL CONTRIBUENTE, E CONTIENE motivazioni e giurisprudenza di legittimità che hanno dichiarato la nullità della variazione della rendita catastale operata d’Ufficio.


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Responsabile del modello: G.Merola commercialista – revisore contabile – contrattualista iscritto all’O.D.C.E.C. di Sala Consilina al n. 101 A, dal 20-5-2000.

Contenuti aggiornati al 26 aprile 2017

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