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Metodi di calcolo acconto iva per il 27 dicembre 2016

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Martedi 27 dicembre 2016 scade il termine per pagare l’acconto IVA da imputare all’anno 2016.

Chi è tenuto a pagare l’acconto IVA!

Chiariamo subito che l’acconto IVA 2016, è da pagare per il mese di dicembre 2016 o per l’ultimo trimestre 2016,  visto che per gli altri mesi e trimestri  …il debito, eventualmente dovuto,  va pagato o dovuto per il  16 del mese successivo a quello di competenza,  o entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre di competenza per le imprese minime.

L’Erario, per fare cassa, chiede l’IVA in acconto per il 2016 che sarà poi oggetto di conguaglio relativo allo stesso anno  2016, con versamento da effettuarsi entro il 27 di dicembre di ogni anno di parte dell’IVA A DEBITO PER QUEST’ULTIMA PARTE DI ANNO mentre il conguaglio IVA sarà dovuto al 16 marzo 2017 o traslato in UNICO  2017.

Si ricorda che sono obbligati al versamento dell’acconto IVA 2016:

  • I contribuenti mensili che liquidano l’IVA entro il 16 del mese successivo a quello di competenza;
  • I contribuenti trimestrali che liquidano e versano l’IVA (se dovuta) entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di competenza. 

La determinazione del quantum di acconto IVA 2016, da pagare all’Erario.  potrà essere effettuata mediante tre metodi diversi:

 1) Metodo storico o principale. Con il metodo storico l’acconto IVA 2016 dovrà essere pagato nella misura pari all’88% dell’IVA RISULTANTE A DEBITO PER l’anno 2015, PRECISAMENTE  per il mese di dicembre 2015 per i mensili e per il 4° trimestre 2015 per i trimestrali (senza tener conto di eventuale acconto IVA pagato per il 2015).
2) Metodo analitico.  In alternativa AL METODO STORICO (CHE E’ LA REGOLA) IL CONTRIBUENTE  potrà utilizzare il metodo analitico o reale, mediante  gli è concesso di versare L’iva effettivamente dovuta, in base alle operazioni contabilizzate  dal 1° dicembre 2016 al 20 dicembre 2016, o dal 1° ottobre 2016 al 20 dicembre 2016. Ovviamente se da tale calcolo risulta un debito,  e se minore o a zero rispetto al calcolo del metodo storico,  si versarà tutta l’iva A DEBITO RISULTANTE DA TALE CALCOLO SENZA ESSERE TENUTI A VERSARE CON IL PRIMO METODO (L’Ufficio potrà controllare che tale calcolo e versamento sia stato eseguito precisamente in base alle risultate della liquidazione dell’ultimo trimestre (fino al 20) 2016.
3) Metodo previsionale.  Altra alternativa al calcolo con il metodo storico  è la determinazione dell’acconto IVA 2016, tramite una stima a spanne delle operazioni che il contribuente ritiene effettuerà entro il 31-12-2016, e in base a tale valutazione versarne l’IVA relativa.
L’importo da versare si determina in base all ‘IVA netta a debito per i periodi suddetti.
ESEMPI:
La società Alfa dalla liquidazione di dicembre 2015 aveva un debito IVA (senza considerare acconto eventuale 2015 ) di euro 10.000,00.
 
Con il metodo storico la società Alfa a rigor di legge è tenuta a versare, per acconto Iva 2016,  l’88% di tale debito ossia Euro 8.800,00.
 
Ipotesi calcolo analitico 1:
se dalla contabilizzazione delle fatture di vendita e di acquisto emesse e ricevute dal 1 12 2016 al 20 12 2016 il debito Iva è pari a 12.000,00, si potrà versare tranquillamente l’Iva determinata dal metodo storico ossia euro 8.800,00.
 
Ipotesi calcolo analitico 2:
se dalla contabilizzazione delle fatture di vendita e di acquisto emesse e ricevute dal 1 12 2016 al 20 12 2016 il Debito Iva è pari a 4.000,00, in
questo caso sarà conveniente versare 4.000,00 euro anziché 8.800,00 euro.
NON SI E’ OBBLIGATI QUINDI AL VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA 2016 IN BASE AL METODO STORICO se dal calcolo analitico scaturisce UN MINOR DEBITO O un credito.
Ma visto che tale autoliquidazione reale non può essere conosciuta dall’amministrazione (a differenza del dovuto in base al metodo storico, desunto dalla dichiarazione iva 2015) potrete avere questi problemi:
– L’amministrazione vi chiederà copia delle fatture da cui avete estrapolato l’importo pagato in acconto Iva 2016 di euro 4.000,00 anziché 8.800,00.
– L’amministrazione vi chiederà la sanzione del 30% per acconto Iva 2016 non versato, se in occasione del conguaglio Iva, ci sarà ancora un debito dovuto e su questo calcolerà l’importo della multa.
Quindi se verserete 4000,00 euro con calcolo analitico il 27 dicembre 2016 e poi dal conguaglio iva a debito scaturiscono 500,00 euro ancora da pagare sarete multati su tale importo. Se avrete un credito nessun problema.
Non ci sarà invece  alcuna multa se pagherete euro 8.800,00 quale acconto iva determinato con metodo storico, e dal conguaglio risulterà ancora un debito…
Quindi bisogna stare ben attenti quando non si usa il metodo storico.
Infatti se in occasione della dichiarazione IVA 2016, per il quale il versamento doveva essere effettuato, scaturisce un debito, e l’importo in acconto IVA 2016 con metodo storico era superiore a questo, si incorre nella sanzione per il ritardato versamento.
Se vi rendete conto di aver versato un importo minore potrete sanare l’omissione senza applicazione della sanzione del 30% sull’importo omesso, versando a titolo di ravvedimento operoso il 3,75% dell’importo omesso rispetto allo storico,
compresi interessi legali dello 0,5% dal 27 dicembre 2016 al giorno in cui effettuerete il pagamento del saldo
Cambi di regime di liquidazione durante il 2016:
  •  Nel passaggio della periodicità della liquidazione IVA, da mensile a trimestrale si applicherà il metodo storico previsto nella misura dell’ 88% dell’IVA A DEBITO degli ultimi 3 mesi del 2015.
  • Nel passaggio da trimestrale a mensile invece dovrà essere applicato il metodo storico previsto nella misura dell’88% dell’IVA A DEBITO dell’ultimo trimestre 2015 diviso per 3.

 In ogni caso si è obbligati al versamento dell’acconto IVA 2016, se la somma da corrispondere PER COME DETERMINATA sia uguale o superiore ad euro 103,29.

Ai fini del versamento bisognerà utilizzare il modello F24 e il codice tributo 6013 anno 2016, per i contribuenti mensili; oppure 6035 per i contribuenti che liquidano IVA con periodiicà trimestrale

Non sono tenuti al pagamento dell’acconto IVA 2016:

  • I soggetti che hanno cessato la propria attività nel corso dell’anno 2016 e non hanno effettuato operazioni nell’anno sopra detto;
  • I contribuenti mensili o trimestrali che nel 2015 risultavano a credito di IVA;
  • I contribuenti in regime speciale agricolo (art. 34 DPR 633/72);
  • I contribuenti che esercitano attività di intrattenimento e spettacolo (ex art. 74 c 6 del DPR 633/72);
  • I contribuenti che nel corso dell’anno 2016 hanno effettuato solo operazioni esenti non imponibili AI FINI IVA.
  • I contribuenti il cui acconto da versare non sia superiore ad euro 103,29.

Articolo a cura di G.A.Merola – tax consulting.

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