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Inps contributi a percentuale.

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Con l’avviso diramato dall’INPS, sono stati chiarite le modalità con cui esercitare l’opzione per il pagamento dei contributi a percentuale e non sul minimale da parte di artigiani e commercianti che utilizzano a partire dal 1° gennaio 2015 il nuovo regime forfettario.

L’Istituto nazionale della previdenza sociale in data 10 febbraio 2015 ha emanato la circolare n. 29/2015 al fine di rendere note le modalità di opzione per il nuovo regime agevolato per il pagamento dei contributi a percentuale (una volta l’anno in occasione della redazione di Unico) fruibile dai soggetti persone fisiche che applicano il nuovo regime fiscale forfettario ai sensi dell’art. 1 commi da 54 a 89 della Legge 190/2014 a decorrere dal 1° gennaio 2015.

L’opzione per il regime previdenziale agevolato dei contributi a percentuale, con l’eliminazione dei minimali contributivi, deve avvenire tramite invio di apposita comunicazione che il contribuente ha l’obbligo di presentare all’INPS in via telematica entro il 28 febbraio 2015, sia da parte di coloro che erano già in attività nel 2014 e in questo hanno sono subentrati nel nuovo regime forfettario e sia da parte dei contribuenti che hanno intrapreso l’attività nel 2015 con opzione per il regime fiscale forfettario.

Infatti anche artigiani e commercianti, che già erano in attività al 1° gennaio 2015, ed entrati (in questo anno) nel nuovo regime forfettario alla data del 1° gennaio 2015, potranno fruire del regime agevolato dei contributi a percentuale e non sul minimale, e per esercitare l’opzione sono tenuti a compilare il modello telematico rinvenibile nella propria area riservata del sito INPS,  entro il 28 febbraio DELL’ANNO per il quale intendono effettuare il pagamento dei contributi a percentuale.

I contribuenti che invece che solo nell’anno 2015 hanno intrapreso una nuova attività con apertura della partita IVA, e sono in possesso dei requisiti per accedere al regime forfettario e  di conseguenza anche al regime premiale dei contributi a percentuale, dovranno presentare l’apposita dichiarazione di adesione al regime contributivo agevolato, attraverso lo stesso canale telematico INPS, a cui potranno accedere dopo aver richiesto le proprie credenziali (PIN) all’Istituto nazionale della previdenza sociale.

Sia per chi ha iniziato l’attività nel 2015, sia per chi era già in esercizio nel 2014, ma è subentrato nel nuovo regime forfettario, la richiesta di opzione per i contributi a percentuale va presentata entro il 28 febbraio 2015, riferendoci all’opzione per il regime contributivo a percentuale da applicare per l’anno in corso 2015, e sarà immediatamente efficace per la tariffa agevolata dei richiedenti.

Diversamente saranno applicati i contributi minimi trimestrali come per ogni anno.

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